Capo IV
Art. 80
In vigore dal 26 nov 1963
Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneità dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti è dichiarata dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio.
La valutazione della congruità del prezzo è riservata alla competenza della Gestione case per lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-80