Capo IV

Art. 80

In vigore dal 26 nov 1963
Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneità dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti è dichiarata dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. La valutazione della congruità del prezzo è riservata alla competenza della Gestione case per lavoratori.
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Art. 80 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo