Art. 80
Capo IV

Art. 80

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In vigore dal 26 nov 1963
Per le aree destinate a costruzioni di cooperative e quelle concesse alle aziende, l'idoneità dell'area e la sua rispondenza ai criteri e ai limiti tecnici e economici stabiliti è dichiarata dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. La valutazione della congruità del prezzo è riservata alla competenza della Gestione case per lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-80