Capo VI
Art. 84
In vigore dal 26 nov 1963
Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - DELLE FAVE - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 175. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-84