Capo VI

Art. 84

In vigore dal 26 nov 1963
Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 175. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-84

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 84 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo