Capo IV

Art. 79

In vigore dal 26 nov 1963
Ai fini dell'applicazione dell' della legge, la Gestione case per lavoratori, in relazione anche a quanto previsto dalla lettera g) dell' della legge, è autorizzata a stipulare accordi con i Comuni al fine di agevolare gli adempimenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, provvedendo se necessario, ad anticipazioni ai Comuni interessati per la predisposizione dei piani di zona, l'acquisizione di aree edificabili e l'esecuzione delle attrezzature necessarie alle proprie costruzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-79

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Art. 79 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo