Capo II

Art. 23

In vigore dal 26 nov 1963
Il Comitato centrale, in relazione al programma decennale e per ogni piano pluriennale, ripartisce i fondi per ragione ed assegna a ciascuna provincia il fondo suddiviso per ognuno dei settori previsti all' della legge. L'applicazione dei criteri previsti dalla legge deve avvenire in modo da consentire di ridurre la differenza tra gli indici di affollamento relativi alle abitazioni dei lavoratori nelle varia località. In relazione a quanto sopra il Comitato centrale, con riguardo anche al diverso grado di sviluppo economico delle singole zone, può impostare i propri interventi valutando la opportunità di accelerare nel tempo l'azione perequatrice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-23

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