Capo II
Art. 26
In vigore dal 26 nov 1963
Il Comitato centrale deve inoltre provvedere:
1) alla determinazione delle quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2% ed il massimo del 3%;
2) a stabilire la quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;
3) a fissare i rimborsi spettanti agli enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani;
4) a proporre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed al Ministro per i lavori pubblici, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli istituti autonomi case popolari a titolo di rimborso della spese per le funzioni da essi esercitate nella esecuzione dal piani stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-26