Capo II

Art. 29

In vigore dal 26 nov 1963
Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalle legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del presente decreto, il Comitato si avvale, di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dalla Gestione case per lavoratori nel numero e nelle persone indicate dal Presidente del Comitato stesso. Il Comitato centrale ha altresì facoltà di avvalersi della consulenza di esperti di propria fiducia. L'incarico a tali esperti è conferito dalla Gestione case per lavoratori la quale provvede alla determinazione ed al pagamento dei compensi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-29

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