Capo II
Art. 24
In vigore dal 26 nov 1963
Sulla base del criteri stabiliti dal Comitato centrale, i Comitati provinciali entro due mesi dalla richiesta del Comitato centrale esprimono il proprio parere circa la ripartizione dei fondi assegnati alle rispettive province proponendo la delimitazione dei comprensori intercomunali.
Tenuto conto del parere espresso dai Comitati provinciali, se pervenuto nel termine sopra indicato, il Comitato centrale ripartisce i fondi nell'ambito delle province e completa i programmi definitivi da sottoporre alla approvazioni prevista dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-24