Capo II

Art. 22

In vigore dal 26 nov 1963
Il Comitato centrale ha facoltà: 1) di chiedere alle amministrazioni statali e locali, nonché a tutti gli enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, o comunque interessante l'attività edilizia, la notizie ed i dati che possano essere necessari; 2) di chiedere al Consiglio nazionale della ricerche e, tramite il Ministero dai lavori pubblici, al Consiglio superiore dei lavori pubblici dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione della case; 3) di impartire, su richiesta della Gestione case per lavoratori, e di propria iniziativa, disposizioni intese a facilitare l'applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nel corso dell'esecuzione dei piani; 4) di chiedere alla Gestione case per lavoratori notizie sullo svolgimento dei piani di esecuzione, al fine della necessaria informazione per la predisposizione dei piani successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo