Titolo II
Art. 20
In vigore dal 26 nov 1963
Sono considerati lavoratori al sensi dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tutti coloro che a causa di rapporto di lavoro subordinato abbiano versato i contributi per il periodo minimo di un mese secondo il disposto del predetto , salvo quanto previsto dall', ultimo comma, della legge citata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-20