Titolo II

Art. 20

In vigore dal 26 nov 1963
Sono considerati lavoratori al sensi dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, tutti coloro che a causa di rapporto di lavoro subordinato abbiano versato i contributi per il periodo minimo di un mese secondo il disposto del predetto , salvo quanto previsto dall', ultimo comma, della legge citata.
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Art. 20 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo