Titolo II
Art. 19
In vigore dal 26 nov 1963
I contributi posti a carico dei datori di lavoro e del lavoratori a norma della lettere b) e c) dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono calcolati sulla retribuzione presa a base per la determinazione del contributo previdenziale ed assistenziale unitamente al quale i contributi anzidetti devono essere versati dal datori di lavoro ai sensi del terzo comma dell' della legge stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-19