Titolo I
Art. 11
In vigore dal 26 nov 1963
Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti degli assegnatari morosi, di cui all' della legge 20 febbraio 1949, n. 43, è esercitata dagli I.A.C.P., dall'I.N.C.I.S. e dagli altri enti di cui all' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a partire dalla data della consegna degli alloggi di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-11