Titolo I

Art. 6

In vigore dal 26 nov 1963
Qualora l'atto originario di assegnazione non contenga tutti gli elementi formali e sostanziali indispensabili ai fini della trascrizione di cui al primo capoverso dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in Gestione case per lavoratori o l'ente cui è trasferita la proprietà dell'alloggio provvede a stipulare con l'assegnatario richiedente apposito atto completo dei requisiti per la conversione in proprietà immediata con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità. Saranno confermati e trascritti a favore della Gestione case per lavoratori e dei suoi aventi causa tutti gli obblighi e limitazioni contenuti nell'originario atto di assegnazione a riscatto con patto di futura vendita. Analoghi obblighi e limitazioni verranno posti e trascritti anche per gli alloggi originariamente assegnati in locazione in tutti i casi previsti dal punto 2) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-6

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