Titolo I
Art. 5
In vigore dal 26 nov 1963
Qualora la consegna agli assegnatari degli alloggi costruiti in attuazione del II piano settennale previsti dalla legge 26 novembre 1955 n. 1148, sia effettuata dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, i termini di un anno e di cinque anni previsti dal precedente art. e decorrono rispettivamente dalla data di consegna degli alloggi e dalla data di trasferimento in proprietà degli alloggi stessi agli enti indicati nell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-5