Titolo I

Art. 8

In vigore dal 26 nov 1963
Nel caso in cui l'assegnatario di un alloggio in locazione richieda l'applicazione del benefici previsti dal punto 2) dell' del presente decreto la Gestione case per lavoratori provvede alla determinazione del canone di riscatto dovuto per l'alloggio stesso applicando le disposizioni previste per tale operazione per le costruzioni realizzate dalla Gestione INA-Casa nei due piani settennali e assegnate a riscatto con patto di futura vendita. Il pagamento della differenza tra il canone di ammortamento e quello di locazione già corrisposto verrà effettuato attraverso proporzionale maggiorazione delle quote dovute per il periodo residuo di ammortamento. È in facoltà dell'assegnatario di pagare tale differenza in unica soluzione beneficiando dello sconto al tasso del 5% per il periodo ancora mancante al termine dell'ammortamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-8

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