Titolo I
Art. 12
In vigore dal 26 nov 1963
Le quote di riscatto di cui all' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, debbono essere versate alla Gestione case per lavoratori dagli enti divenuti proprietari in 4 rate trimestrali posticipate con scadenza alla fine del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre.
Sulle rate non pagate alle singole scadenze trimestrali decorrono, a carico degli enti divenuti proprietari, gli interessi legali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-12