Titolo I
Art. 17
In vigore dal 26 nov 1963
In applicazione dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ovvero agli Enti di cui all' della citata legge, e che si renderanno successivamente liberi, verranno assegnati con i criteri di graduazione che gli Enti stessi seguono in sede di assegnazione. In tali casi sarà comunque merito il criterio secondo il quale, a prescindere da ogni altro requisito, è data precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui all' della legge sopra richiamata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-17