Titolo I
Art. 4
In vigore dal 26 nov 1963
All'atto del trasferimento della proprietà degli alloggi la Gestione case per lavoratori provvede, ove non ancora attuata, alla delimitazione delle pertinenze degli alloggi da attribuire in proprietà agli assegnatari singoli, ovvero agli enti di cui all' della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
Salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dello della legge 14 febbraio 1963, n. 60, le parti degli edifici e dei complessi immobiliari non espressamente attribuite in proprietà individuale ai singoli assegnatari sono oggetto di proprietà comune dei medesimi secondo le norme del Codice civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-4