Titolo I
Art. 3
In vigore dal 26 nov 1963
Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dalla Gestione case per lavoratori agli enti indicati dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i quali dalla data della consegna subentreranno alla Gestione stessa, in virtù di quanto disposto dall'atto di consegna, nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi, in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-3