Titolo I

Art. 3

In vigore dal 26 nov 1963
Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dalla Gestione case per lavoratori agli enti indicati dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i quali dalla data della consegna subentreranno alla Gestione stessa, in virtù di quanto disposto dall'atto di consegna, nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi, in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprietà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-3

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Art. 3 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo