Titolo I
Art. 3
3 / 84In vigore dal 26 nov 1963
Allo scadere del termine di un anno, indicato nell'articolo precedente, gli alloggi non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dalla Gestione case per lavoratori agli enti indicati dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i quali dalla data della consegna subentreranno alla Gestione stessa, in virtù di quanto disposto dall'atto di consegna, nei rapporti con gli assegnatari e con i terzi, in attesa del perfezionamento degli atti di trasferimento in proprietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-3