Titolo I
Art. 7
In vigore dal 26 nov 1963
Accolta la domanda dell'assegnatario aspirante alla concessione in proprietà immediata dell'alloggio con ipoteca legale o con riscatto anticipato in unica soluzione, del debito residuo con lo sconto al lasso del 5% delle restanti annualità, la Gestione case per lavoratori, ovvero l'ente cui sia stata trasferita la proprietà dell'alloggio stesso in virtù dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, provvede a richiedere alla competente Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'atto originario di assegnazione o dell'eventuale successivo atto previsto dal precedente articolo.
Il procedimento di conversione in proprietà di cui al precedente comma è sospeso qualora l'assegnatario richiedente risulti moroso delle somme dovute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-7