Titolo I
Art. 9
In vigore dal 26 nov 1963
Lo sconto al tasso del 5% nel caso previsto dal primo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è applicato anche alle richieste di riscatto anticipato degli assegnatari, già avanzate ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 14 febbraio 1963, n. 60, non era stato ancora stipulato il relativo contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-9