Titolo I
Art. 13
In vigore dal 26 nov 1963
Le quote di riscatto di cui al precedente articolo sono determinate in misura corrispondente all'importo complessivamente dovuto dall'assegnatario alla Gestione case per lavoratori sia in virtù dell'originario atto di assegnazione, sia in forza di eventuali ulteriori impegni assunti dall'assegnatario medesimo dopo la stipulazione dell'originario contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-13