Titolo II
Art. 18
In vigore dal 26 nov 1963
Ai fini dell'esclusione dal pagamento del contributo previsto dall', lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per la applicazione delle norma vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-18