Titolo II

Art. 18

In vigore dal 26 nov 1963
Ai fini dell'esclusione dal pagamento del contributo previsto dall', lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per la applicazione delle norma vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo