Art. 18
Titolo II

Art. 18

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In vigore dal 26 nov 1963
Ai fini dell'esclusione dal pagamento del contributo previsto dall', lettera b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono considerati agricoli i lavoratori qualificati tali per la applicazione delle norma vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-18