Capo II
Art. 21
In vigore dal 26 nov 1963
Il Comitato centrale previsto dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la realizzazione delle finalità previste dagli della legge stessa provveda:
1) alla predisposizione del programma decennale, suddiviso in piani pluriennali, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori e le loro famiglie, inserite in quartieri organici ed integrati, dotati dei requisiti necessari alla civile convivenza;
2) allo stanziamento nell'ambito di ciascun piano pluriennale dei fondi necessari per:
a) l'acquisizione delle aree fabbricabili individuate per ogni comprensorio dei piani della zone destinata alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167;
b) la costruzione delle abitazioni;
c) la realizzazione delle attrezzature e dei servizi indispensabili per assicurare lo svolgimento della attività spirituali, culturali, ricreative e sociali;
d) la realizzazione di impianti e attrezzature sportive
e) la istituzione e lo svolgimento del servizio sociale;
f) la esecuzione del lavori di cui all' della legge.
Il Comitato centrale deve inoltre provvedere allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale e per la esecuzione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota.
Il Comitato provvede infine agli eventuali stanziamenti che risultino necessari al completamento dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, numero 1148;
3) alla determinazione del costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni, atti a soddisfare le esigenza specifiche delle singole località;
4) alla determinazione, del costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto;
5) a) a stabilire la circoscrizione dei comprensori intercomunali, ai fini della ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia;
b) ad impartire la direttive di carattere generale per l'attuazione da parte della Gestione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori;
c) a provvedere alla determinazione della località ove dovranno essere realizzati gli alloggi di cui all' della legge ed alla fissazione del criteri generali per l'esecuzione delle opere;
d) a determinare, nel quadro dell'impostazione del programma e dei relativi piani pluriennali, le ricerche operative da eseguirsi sull'edilizia residenziale, nonché la sperimentazione da effettuarsi attraverso la esecuzione di appositi progetti edilizi;
e) a deliberare la istituzione dei Comitati provinciali previsti dall' della legge;
f) a stabilire i termini per la pubblicazione dei bandi di prenotazione per i vari settori indicati dall' della legge;
g) a presentare una propria relazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sul bilancio annuale della Gestione case per lavoratori;
h) a presentare ogni anno una propria relazione tecnica al Ministro per i lavori pubblici sullo svolgimento e sulla realizzazione dei programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-21