Art. 21
Capo II

Art. 21

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In vigore dal 26 nov 1963
Il Comitato centrale previsto dall' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la realizzazione delle finalità previste dagli della legge stessa provveda: 1) alla predisposizione del programma decennale, suddiviso in piani pluriennali, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori e le loro famiglie, inserite in quartieri organici ed integrati, dotati dei requisiti necessari alla civile convivenza; 2) allo stanziamento nell'ambito di ciascun piano pluriennale dei fondi necessari per: a) l'acquisizione delle aree fabbricabili individuate per ogni comprensorio dei piani della zone destinata alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167; b) la costruzione delle abitazioni; c) la realizzazione delle attrezzature e dei servizi indispensabili per assicurare lo svolgimento della attività spirituali, culturali, ricreative e sociali; d) la realizzazione di impianti e attrezzature sportive e) la istituzione e lo svolgimento del servizio sociale; f) la esecuzione del lavori di cui all' della legge. Il Comitato centrale deve inoltre provvedere allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale e per la esecuzione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota. Il Comitato provvede infine agli eventuali stanziamenti che risultino necessari al completamento dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, numero 1148; 3) alla determinazione del costo massimo ammissibile a vano per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai caratteri tipologici delle abitazioni, atti a soddisfare le esigenza specifiche delle singole località; 4) alla determinazione, del costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto; 5) a) a stabilire la circoscrizione dei comprensori intercomunali, ai fini della ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia; b) ad impartire la direttive di carattere generale per l'attuazione da parte della Gestione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori; c) a provvedere alla determinazione della località ove dovranno essere realizzati gli alloggi di cui all' della legge ed alla fissazione del criteri generali per l'esecuzione delle opere; d) a determinare, nel quadro dell'impostazione del programma e dei relativi piani pluriennali, le ricerche operative da eseguirsi sull'edilizia residenziale, nonché la sperimentazione da effettuarsi attraverso la esecuzione di appositi progetti edilizi; e) a deliberare la istituzione dei Comitati provinciali previsti dall' della legge; f) a stabilire i termini per la pubblicazione dei bandi di prenotazione per i vari settori indicati dall' della legge; g) a presentare una propria relazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sul bilancio annuale della Gestione case per lavoratori; h) a presentare ogni anno una propria relazione tecnica al Ministro per i lavori pubblici sullo svolgimento e sulla realizzazione dei programmi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-21