Titolo I
Art. 10
In vigore dal 26 nov 1963
Tutti gli alloggi in locazione ed a riscatto che non siano richiesti in proprietà dal relativi assegnatari vengono trasferiti in proprietà degli I.A.C.P. e dell'I.N.C.I.S. o degli enti indicati al secondo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, liberi da ipoteca legale, restando esonerato il Conservatore dei registri immobiliari dal procedere alle iscrizioni ipotecarie a favore della Gestione case per lavoratori.
Negli atti di consegna e in quelli di trasferimento degli immobili ai predetti Istituti dovrà essere espressamente previsto che gli istituti medesimi sono tenuti al versamento di quanto dovuto alla Gestione case per lavoratori anche nei casi di morosità degli assegnatari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-10