Titolo I
Art. 14
In vigore dal 26 nov 1963
Qualora all'atto della consegna degli alloggi agli Istituti autonomi case popolari, all'I.N.C.I.S. o agli altri Enti indicati all' della legge 14 febbraio 1963, n. 60, i relativi assegnatari risultino morosi, l'ammontare del debito esistente al momento deve essere corrisposto dall'Ente acquirente alla Gestione case per lavoratori in unica soluzione entro il termine massimo di cinque anni dalla data della consegna stessa.
L'Ente stesso è legittimato ad esercitare le azioni del caso nei confronti dell'assegnatario e subentra nelle azioni già in corso.
Dalle somme dovute alla Gestione in virtù del primo comma del presente articolo sono detratte le spese comunque sostenute per il recupero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-14