Titolo I
Art. 1
In vigore dal 26 nov 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;
Sentito il Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di case per lavoratori;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
I benefici spettanti agli annuali assegnatari degli alloggi costruiti dalla soppresse Gestioni INA-Casa in base alle disposizioni contenute negli della legge 11 febbraio 1963, n. 60, sono determinati come segue:
1) Per gli assegnatari a riscatto con patto di futura vendita:
a) possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà immediata, con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito;
b) possibilità di ottenere la proprietà immediata dello alloggio attraverso il riscatto anticipato, in unica soluzione, del debito residuo, con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità.
2) Per gli assegnatari in locazione:
a) possibilità di ottenere l'assegnazione a riscatto con patto di futura vendita anche per singoli alloggi compresi in un edificio;
b) possibilità di ottenere l'assegnazione in proprietà immediata, sia con ipoteca legate sull'alloggio a garanzia del pagamento del residuo debito, sia con il riscatto anticipato in unica soluzione dei debito residuo con lo sconto al tasso del 5% delle restanti annualità anche per singoli alloggi compresi in un edificio.
I canoni, al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, pagati precedentemente per la locazione, sono riconosciuti agli effetti del riscatto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-1