Art. 31

In vigore dal 26 nov 1963
Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori ha il compito: a) di eleggere, nel proprio seno, il presidente; b) di redigere il bilancio della Gestione da presentare entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di cui allo della legge, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) di assumere la decisioni per il regolamento dai rapporti tra la Gestione e gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti di cui all' della legge, ai fini della liquidazione del patrimonio della Gestione INA-Casa; d) di assumere le decisioni per il regolamento del rapporti tra la Gestione, gli Istituti autonomi per la case popolari, gli Istituti di credito e gli altri Enti che concorrono alla attuazione del piano decennale; e) di fissare ed aggiornare, ove occorra, le norme tecniche per la progettazione ed esecuzione delle costruzioni in vista del miglioramento qualitativo della produzione, dell'adeguamento tecnico e della riduzione dei costi, mediante la graduale adozione dei metodi di progettazione coordinata od integrale, con la conseguenti revisioni della materia inerente le modalità di appalto, la conduzione dei lavori ed il collaudo. Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; f) di deliberare l'acquisizione delle aree e di promuovere le dichiarazioni di pubblica utilità e gli espropri ai sensi di quanto disposto dall' della legge, sentiti gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio; g) di designare i rappresentanti della Gestione nelle Commissioni comunali o consorti previste dall' della legge 18 aprile 1962, n. 167; h) di provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate e con gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio in attuazione dei criteri che a norma dell' della legge saranno fissati dal Comitato centrale, alla predisposizione dei progetti esecutivi di insieme dei quartieri e dei progetti esecutivi di servizi pubblici e delle attrezzature dei quartieri, nonché, ove sia il caso, alla esecuzione dei servizi e delle attrezzature anzidetti attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri enti. Al fine di assicurare l'organicità del processo di progettazione, la designazione dei professionisti incaricati della redazione dei progetti di insieme dovrà avvenire, d'intesa fra Gestione ed Istituti autonomi case popolari, contemporaneamente alla nomina dei professionisti incaricati della progettazione edilizia; i) di esercitare, sentiti gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio, i poteri attribuiti dalla legge alla Gestione in materia di designazione e sostituzione di Stazioni appaltanti, nonché la facoltà di delega prevista dal penultimo comma dell' della legge. Nell'attribuzione dell'incarico di stazione appaltante per la costruzione degli alloggi di cui al punto 2) dell' della legge, la Gestione case per lavoratori può dare la preferenza alle aziende o enti che concedano le aree a condizioni di particolare favore, ovvero che costruiscano nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167; l) di determinare le modalità da seguire - nell'ambito della presenti norme - per la prenotazione e per l'assegnazione degli alloggi realizzati in base al programma decennale; m) di decidere in merito alle eventuali azioni giudiziarie proposte contro la Gestione o da promuovere nell'interesse della Gestione stessa; n) di promuovere ottenuti i relativi stanziamenti dei fondi da parte del Comitato centrale, studi, ricerche operative, iniziative di documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore dell'edilizia residenziale e di predisporre l'attuazione di progetti edilizi sperimentali e di progetti pilota; o) di promuovere, ottenuti i relativi stanziamenti da parte del Comitato centrale, ricerche e studi per la istituzione del servizio sociale nei quartieri e di curare i rapporti con gli enti interessati o preposti allo svolgimento del servizio stesso; p) di predisporre attraverso appositi concorsi biennali da effettuarsi per titoli o su presentazione di progetti l'Albo Nazionale dei progetti di cui alla lettera e) dell' della legge; q) di deliberare sull'organizzazione dei servizi nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi del regolamento di cui all' della legge; r) di deliberare in merito a quanto altro necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Gestione dalla legge. Per gli adempimenti di cui alle lettere e), f) ed n), del presente articolo, la Gestione può avvalersi di liberi professionisti, di Istituti specializzati nonché di altri organismi competenti nella materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-31

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Art. 31 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo