Art. 34

In vigore dal 26 nov 1963
Il Collegio dei sindaci adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge. In particolare il Collegio sindacale: 1) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e controlla l'esatta tenuta delle scritturazioni contabili; 2) predispone, entro il 15 ottobre di ogni anno, la propria relazione al bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge. Il Collegio sindacalo dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-34

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