Art. 38
In vigore dal 26 nov 1963
Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio di amministrazione al Collegio dei sindaci perché questo provveda agli adempimenti di sua competenza e predisponga la propria relazione.
Nel termini e con le modalità previste dall' della legge, il presidente del Consiglio di amministrazione provvede a presentare al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il bilancio corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
Il bilancio è trasmesso, altresì, al Comitato per gli adempimenti, di cui alla lettera g) punto 5), dell' delle presenti norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-38