Art. 41

In vigore dal 26 nov 1963
Il presidente del Comitato provinciale convoca e presiede il Comitato stesso fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il segretario del Comitato provinciale redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e cura la tenuta del libro dei verbale delle adunanze stesse. I Comitati provinciali hanno sede presso gli Uffici provinciali del lavoro. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai componenti dei Comitati provinciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-41

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