Art. 44
In vigore dal 26 nov 1963
Agli Istituti autonomi per le case popolari sono attribuite anche le seguenti altre funzioni:
1) accertare la idoneità dei progetti presentati dai lavoratori ammessi ad usufruire di prestiti ai sensi dell' della legge, sentito il parere della Commissione tecnica prevista dal successivo ;
2) attestare la validità della dichiarazione degli interessati relativamente al costo presunto degli alloggi da costruire o da acquistare o migliorare o risanare, per la determinazione dei prestiti di cui al precedente punto 1);
3) controllare con ispezioni periodiche, ai fini della erogazione dei prestiti concessi, la regolare esecuzione delle opere, apponendo il visto sui certificati di pagamento solo dopo aver accertata l'effettiva esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-44