Art. 47

In vigore dal 26 nov 1963
Il collaudo delle opere realizzate ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è effettuato da ingegneri o architetti Iscritti negli elenchi dei collaudatori delle opere di edilizia economica e popolare presso il Ministero dei lavori pubblici. La nomina del collaudatore è fatta nel limiti di competenza di importo, dal Ministero dei lavori pubblici, ovvero dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche, ai quali gli Istituti autonomi case popolari debbono inoltrare richiesta all'atto dell'aggiudicazione dei lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 47 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo