Art. 47
In vigore dal 26 nov 1963
Il collaudo delle opere realizzate ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è effettuato da ingegneri o architetti Iscritti negli elenchi dei collaudatori delle opere di edilizia economica e popolare presso il Ministero dei lavori pubblici.
La nomina del collaudatore è fatta nel limiti di competenza di importo, dal Ministero dei lavori pubblici, ovvero dal Provveditorato regionale alle Opere pubbliche, ai quali gli Istituti autonomi case popolari debbono inoltrare richiesta all'atto dell'aggiudicazione dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-47