Capo III
Art. 50
In vigore dal 26 nov 1963
In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori indicati all' della legge, la Gestione case per lavoratori provvede, per comprensorio intercomunale ad emanare gli appositi bandi per la raccolta delle prenotazioni. La pubblicazione dei bandi è effettuata a cura degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-50