Art. 45

In vigore dal 26 nov 1963
Nello svolgimento dei compiti sopra indicati gli Istituti autonomi per le case popolari sono soggetti alla vigilanza da parte del Ministero dei lavori pubblici. La Gestione case per lavoratori esercita i compiti di indirizzo e di vigilanza previsti dal punto b) dell' della legge 12 febbraio 1963, n. 60, anche attraverso verifiche di carattere tecnico, amministrativo e contabile. Dell'esito degli accertamenti la Gestione informa il Ministero dei lavori pubblici per gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-45

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Art. 45 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo