Art. 40

In vigore dal 26 apr 1968
Ai Comitati provinciali sono attribuiti i seguenti compiti: esprimere il parere sulla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia; esprimere parere sulle questioni relative all'attuazione dei piani su richiesta del Comitato centrale o della Gestione case per lavoratori; collaborare con la Gestione per la istituzione del servizio sociale a norma dell' lettera m) della legge. I Comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli Istituti autonomi per le case popolari in ordine all'attuazione dei piani. I comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli istituti autonomi per le case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli istituti stessi ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-40

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Art. 40 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo