Art. 42

In vigore dal 26 nov 1963
In base alle disposizioni contenute negli della legge, la esecuzione del programma decennale nelle singole province è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari che assumono ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-42

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