Capo III

Art. 54

In vigore dal 26 nov 1963
Nei bandi per la prenotazione dei prestiti di cui al fondo di rotazione previsto al punto 4 dell' della legge debbono essere indicati: a) l'entità delle somme destinate a prestito e l'importo massimo del singolo prestito; b) il diritto di precedenza nella concessione del prestito a favore dei lavoratori che intendano procedere alla costruzione dell'alloggio direttamente ovvero attraverso cooperative da costituirsi dopo l'individuazione degli effettivi assegnatari dei prestiti; c) le modalità di concessione del prestito; d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime; e) la limitazione concernente il numero dei vani da costruire o da acquistare e il numero dei vani risultanti dopo l'ampliamento dell'alloggio. In ogni caso, detti vani non possono superare il numero dei componenti il nucleo familiare del prenotatario più due. Nel bandi suddetti deve essere, altresì, menzionata la facoltà prevista al punto b) dell' della legge di provvedere direttamente all'acquisto di area idonea da parte degli assegnatari dei prestiti concessi per la costruzione degli alloggi. Inoltre, deve essere precisato che, qualora il prestito sia richiesto per risanare, migliorare od ampliare l'alloggio di proprietà del richiedente, il prestito stesso deve essere garantito dal valore dell'immobile non gravato da ipoteche pregiudizievoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-54

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Art. 54 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo