Art. 32

In vigore dal 26 nov 1963
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese. Il Consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio dei sindaci. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti il Consiglio di amministrazione più uno. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-32

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