Art. 75

In vigore dal 26 nov 1963
L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda risultante dalla somma dei punti relativi ai titoli di cui agli articoli precedenti. A parità di punteggio la precedenza è determinata con estrazione a sorte. Dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Gestione case per lavoratori, questa autorizza la pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunzi legali della Provincia è indice il sorteggio da effettuarsi a cura della Commissione provinciale. La Commissione provinciale effettua, altresì, le operazioni di sorteggio di cui al comma b) dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo