Art. 71
In vigore dal 26 nov 1963
In relazione all'anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti, i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione sono determinati nel modo seguente:
per anzianità di lavoro da uno a tre anni: punti 0,50;
per anzianità di lavoro da tre a sei anni: punti 1;
per anzianità di lavoro oltre i sei anni fino a nove anni: punti 2;
per anzianità di lavoro oltre i nove anni fino a dodici anni: punti 3;
per anzianità di lavoro oltre i dodici anni: punti 4.
Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro del concorrenti che al momento della pubblicazione del bando prestino abitualmente la loro opera nella località ove si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti, si fa riferimento alla prima occupazione documentabile nella località stessa indipendentemente da eventuali, successivi periodi di disoccupazione o trasferimenti temporanei purchè la durata di questi non sia superiore al periodo di occupazione subordinata sopra considerata. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro complessiva, si tiene conto dei soli periodi di attività lavorativa subordinata effettuata nella località considerata e che possono essere documentati dall'interessato.
Nel caso in cui il lavoratore appartenga a categoria che esplica attività che non consenta una sede fissa di lavoro il tiene conto dei periodi di lavoro ovunque prestati.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina le categorie sopra indicate.
Alle domande dei lavoratori che concorrono in base al titolo della residenza, il punteggio di cui sopra è attribuito per l'eventuale periodo in cui il concorrente abbia prestato la propria attività lavorativa nella località ove sono previste le costruzioni degli alloggi e la concessione dei prestiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-71