Art. 73

In vigore dal 26 nov 1963
Oltre al punteggio risultante dalla somma del punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro o contribuzione, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente: Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore: da due a tre unità: punti 1; da quattro a cinque unità: punti 2; da sei a sette unità: punti 3; otto unità ed oltre: punti 4. Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della attribuzione del punteggio sopra indicato, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dal discendenti o dagli ascendenti, seco lui conviventi oltre agli eventuali collaterali od affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente con il lavoratore e ad essere a suo carico, risultino residenti nello stesso Comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-73

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Art. 73 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo