Art. 73
In vigore dal 26 nov 1963
Oltre al punteggio risultante dalla somma del punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro o contribuzione, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente:
Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore:
da due a tre unità: punti 1;
da quattro a cinque unità: punti 2;
da sei a sette unità: punti 3;
otto unità ed oltre: punti 4.
Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della attribuzione del punteggio sopra indicato, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dal discendenti o dagli ascendenti, seco lui conviventi oltre agli eventuali collaterali od affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente con il lavoratore e ad essere a suo carico, risultino residenti nello stesso Comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-73