Art. 69
In vigore dal 26 nov 1963
I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi e del prestiti, previsti per i settori di cui al punti 1, 2 e 4 dell' della legge, sono determinati in base alle condizioni del lavoratore prenotatario riferite a:
bisogno di alloggio;
anzianità di lavoro nel comprensorio ove si fanno le costruzioni o si concedono prestiti;
anzianità di contribuzione ai piani settennali ed a quello decennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-69