Art. 66
In vigore dal 26 nov 1963
Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di prenotazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti il nucleo familiare, ancorchè questi non siano in possesso dei requisiti di cui al punto a) dell' e semprechè almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.
L'erede o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda ferma restando la posizione acquisita dalla domanda del deceduto.
Nel caso in cui un lavoratore concorrente abbia rassegnato le dimissioni, sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una amministrazione, da un ente pubblico o da una azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente, egli non perde il diritto acquisito, in forza della sua posizione in graduatoria, alla eventuale assegnazione dell'alloggio, semprechè in possesso dei requisiti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-66