Art. 64
In vigore dal 26 nov 1963
Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, ma prima della consegna dell'alloggio e del perfezionamento dell'operazione di prestito, la Gestione case per lavoratori, sia attraverso accertamenti diretti, sia mediante segnalazioni delle Commissioni provinciali in ottemperanza a quanto disposto dal seguente ritenga che la posizione di uno dei concorrenti non sia regolare per inesistenza o perdita dei requisiti prescritti per concorrere o per inesistenza o mutamento delle condizioni che hanno determinato la classificazione della domanda del concorrente, può chieder il parere della Commissione centrale.
In caso di richiesta di parere la graduatoria si intende sospesa e la Gestione case per lavoratori provvede in conformità del parere vincolante espresso dalla Commissione centrale.
In caso di esclusione della domanda o di modifica della classificazione della domanda stessa, il provvedimento adottato deve essere pubblicato nei modi previsti dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-64