Art. 65

In vigore dal 26 nov 1963
La Commissione provinciale, prima della consegna degli alloggi o del perfezionamento delle operazioni di prestito, accerta la persistenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda di prenotazione nonché delle condizioni in base alle quali è stato attribuito il punteggio. Le eventuali variazioni in tal modo accertate sono comunicata alla Gestione case per lavoratori ai fini dell'applicazione, del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-65

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Art. 65 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo