Art. 30

Art. 30

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In vigore dal 26 nov 1963
Il presidente della Gestione case per lavoratori: a) ha la legale rappresentanza della Gestione dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni; c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge; d) sottoscrive gli atti e i contratti, rilascia procure anche ad estranei della Gestione e conferisce mandato alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il presidente designa uno dei vice presidenti a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-30